Riforma del reclutamento docenti nel decreto PNRR2. Di cosa si tratta?
È stato pubblicato in GU il decreto PNRR 2 convertito in legge, ovvero la legge di conversione del decreto elaborato dal Governo per accelerare la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il provvedimento comprende anche la riforma della scuola, con nuove disposizioni per l’arruolamento dei docenti della scuola secondaria e la loro formazione obbligatoria. Le nuove disposizioni sono in vigore dal 30 giugno 2022.
La riforma del Ministro Bianchi per il reclutamento degli insegnanti prevede una fase transitoria fino al 2024, che servirà ad assumere 70.000 docenti. L’immissione in ruolo avviene tramite nuovi concorsi a cadenza annuale. Questi inserimenti si aggiungono agli altri 50.000 programmati per il 2022 dal Ministero, per un totale di 120.000 assunzioni di docenti nel prossimo triennio.
Lo scopo del nuovo regolamento è introdurre percorsi certi per chi vuole insegnare, una definizione più chiara degli obiettivi e delle modalità della formazione degli insegnanti durante tutto il loro percorso lavorativo e concorsi annuali per rendere costante il reclutamento del personale docente e favorire l’accesso dei giovani all’insegnamento. I bandi saranno aperti anche ai precari con 3 anni di servizio.
Vediamo le novità per punti.
- Il percorso per diventare insegnante diventa: Laurea magistrale (triennale per ITP) + Percorso abilitazione di 60 CFU + Concorso solo per abilitati + Anno di prova in servizio con test finale e valutazione conclusiva.
- Ai percorsi universitari di formazione iniziale dei docenti si può accedere dopo la laurea oppure durante il percorso formativo in aggiunta ai crediti necessari per il conseguimento del proprio titolo. La formazione iniziale comprende un periodo di tirocinio presso le scuole, una prova finale come lezione simulata, per testare, oltre alla conoscenza dei contenuti disciplinari, la capacità di insegnamento. Con apposito decreto, da adottare entro il 31 luglio 2022, si definiranno i vari step. L’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha durata illimitata ed è conseguibile anche all’estero.Ci sarà una modalità semplificata per il conseguimento dell’abilitazione in altre classi di concorso o gradi di istruzione per i docenti in possesso di abilitazione su altra classe di concorso o su altro grado di istruzione, o di specializzazione sul sostegno, mediante l’acquisizione di 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 crediti nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 di tirocinio diretto.
- L’abilitazione all’insegnamento consente l’accesso ai concorsi, che accertano le competenze didattiche acquisite dal docente. In caso di esito positivo, c’è l’immissione in ruolo. Cambia la prova scritta del concorso, che non è più articolata in test a risposta multipla ma in domande a risposta aperta. Sono ammessi al concorso gli insegnanti precari con almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, nei 5 anni precedenti, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale intendono concorrere. I precari non abilitati con 3 annualità di servizio che abbiano vinto il concorso sottoscrivono un contratto annuale a tempo determinato part-time e acquisiscono 30 CFU o CFA del percorso universitario di formazione iniziale, al termine del quale superando la prova finale conseguono l’abilitazione all’insegnamento ed iniziano il periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo. C’è una fase transitoria fino al 2024 che prevede che coloro i quali già insegnano da almeno 3 anni nella scuola statale possono accedere direttamente al concorso e, se vincitori, devono poi conseguire 30 crediti universitari e svolgere la prova di abilitazione per poter passare di ruolo; che sono comunque ammessi a partecipare al concorso coloro che abbiano conseguito almeno 30 crediti formativi universitari o accademici, in parte tramite tirocinio diretto, o, entro il 31 ottobre 2022, i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento; che i vincitori del concorso su posto comune non abilitati, che hanno partecipato in quanto in possesso dei 30 CFU/CFA, o dei 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022, sono assunti con contratto annuale a tempo determinato part-time e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale con prova finale. Se la superano conseguono l’abilitazione e sono sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’immissione in ruolo.
→ Ottieni i 24 CFU entro ottobre! - Cambiano le classi di concorso, che sono razionalizzate e accorpate con apposito decreto da emanare entro 12 mesi.
- È istituita la Scuola di Alta Formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione, che si occupa di promuovere e coordinare la formazione in servizio dei docenti di ruolo, di dirigere e indirizzare le attività formative dei dirigenti scolastici, dei DSGA e del personale ATA e di assolvere alle funzioni correlate al sistema di incentivo alla formazione continua degli insegnanti.
- La formazione in servizio del personale docente diviene continua e strutturata, comprendendo nella parte obbligatoria formazione sulle competenze digitali e sull’uso critico e responsabile degli strumenti digitali, da svolgere nell’ambito dell’orario lavorativo.
- Il sistema formativo e di aggiornamento è pianificato, invece, su base triennale, per consentire ai docenti di apprendere conoscenze e competenze per progettare la didattica con strumenti e metodi innovativi. Si svolge fuori dall’orario di lavoro e può essere retribuito dalle scuole se comporta un ampliamento dell’offerta formativa.
- Inoltre, è prevista una formazione incentivata, cioè i percorsi svolti sono valutati per l’eventuale accesso ad incentivi salariali.
Per l’attuazione della riforma si attende l’uscita dei Decreti attuativi.
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